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Unione Valdera

5. FORME DI TUTELA DEGLI UTENTI

Con l'espressione “giustizia amministrativa” si fa riferimento all'insieme delle forme di tutela dei cittadini di fronte al non corretto svolgimento dell’attività amministrativa.

Affinché la tutela degli utenti risulti effettiva, è necessario assicurare l'accesso a diversi strumenti, interni o esterni all'Amministrazione, da utilizzare in rapporto alla situazione specifica.

Gli strumenti, giurisdizionali o amministrativi, attivabili dal cittadino si differenziano a seconda che si richieda la tutela:

  • contro il provvedimento finale;

  • nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione;

  • nei casi di mancata adozione del provvedimento.

Nel caso di forme di tutela specifiche, si rimanda alla sezioni della carta dei singoli servizi.

 

5.1. Tutele contro atti e/o provvedimenti amministrativi

Le modalità attraverso le quali il cittadino può tutelarsi rispetto ad atti e/o provvedimenti adottati dall'Unione Valdera ritenuti lesivi di diritti o interessi sono:

Tutela Giurisdizionale:

il cittadino può proporre ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) di Firenze, entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto, dalla sua comunicazione o comunque dalla sua conoscenza ai sensi dell'art. 29 del Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010 s.m.i.)

Tutela Amministrativa:

In alternativa al ricorso giurisdizionale, il cittadino può presentare Ricorso Straordinario al Capo dello Stato contro un atto divenuto definitivo, per contestare il mancato rispetto delle norme che regolano l'esercizio dell'attività amministrativa (motivi di legittimità).

Tale ricorso deve essere proposto con atto scritto diretto al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o conoscenza dell'atto.

 

5.2. Tutele contro il ritardo e/o inadempimento nella conclusione dei procedimenti amministrativi

Il procedimento amministrativo deve essere concluso mediante l'adozione di un provvedimento espresso, entro termini certi, la cui durata deve essere preventivamente individuata da norme di legge o da disposizioni regolamentari.

Le modalità attraverso le quali il cittadino può tutelarsi dal mancato rispetto della tempistica procedimentale sono:

Tutela Giurisdizionale: 

il cittadino, scaduti i termini per la conclusione del procedimento, può proporre ricorso contro il silenzio dell’amministrazione, davanti al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) di Firenze, ai sensi degli artt. 31 e 117 del Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010 s.m.i.).

Tale azione può essere proposta fino a che permane l’inadempimento e, comunque, entro un anno dalla scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento.

Decorso tale termine, qualora siano ancora presenti i presupposti, è possibile proporre all'amministrazione l’istanza per un nuovo avvio del medesimo procedimento.

Potere sostitutivo:

Chiunque si ritenga vittima di un ritardo o di un’inadempienza burocratica può rivolgersi ad una figura interna all’amministrazione che si sostituisce al dirigente o al funzionario inadempiente. Con deliberazione del Consiglio dell'Unione Valdera n.41 del 28.11.2012 l'amministrazione ha approvato il Regolamento sul procedimento amministrativo e affidatoal Direttore Generale, o in mancanza al Segretariodell'Ente, la competenza ad esercitare il potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione del procedimento (art. 3, comma 4)

Il responsabile del potere sostitutivo conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.

I termini del procedimento e il responsabile del potere sostitutivo sono pubblicati su ciascun procedimento nella apposita sezione procedimenti della Amministrazione Trasparente

Il procedimento è stato introdotto con la normativa in materia di semplificazione e di sviluppo, decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito nella legge n. 35/2012, che ha modificato e integrato l’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241

Il potere sostitutivo può essere utilizzato in alternativa e/o in aggiunta al ricorso giurisdizionale.

Per fare richiesta di intervento al responsabile del potere sostitutivo scaricare il modulo di domanda

Azione risarcitoria del danno da ritardo:

In aggiunta alle azioni di cui sopra, proponibili avverso il silenzio inadempimento, il cittadino può chiedere il risarcimento del danno subito in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

L'azione risarcitoria deve essere proposta al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) di Firenze, entro 120 giorni, calcolati a partire da un anno dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento.

Il cittadino deve provare, a partire dal ritardo nel procedere della pubblica amministrazione:

  1. l'esistenza del danno;

  2. il nesso causale tra il ritardo procedimentale e il danno (cioè il fatto che il danno deriva dal ritardo);

  3. il dolo o la colpa della pubblica amministrazione nel non procedere.