Normativa Unione Valdera
Decreto del Presidente della Repubblica - Regolamento di polizia veterinaria n.320, 8 febbraio 1954
Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del
randagismo - n.281, 14 agosto 1991
Salute degli animali
Chiunque detenga un animale di affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere, e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici.
A tutti gli animali di proprietà, o tenuti e/o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le fondamentali esigenze fisiologiche e comportamentali; in aggiunta, dovranno essere fatti vistare e curare da medici veterinari ogni qaulvolta il loro stato di salute lo rende necessario.
Le Associazioni protezionistiche che abbiano in affido animali devono impegnarsi al contenimento delle nascite con gli opportuni interventi di sterilizzazione sugli stessi.
Inoltre, chiunque, in caso di incidente ricollegabile al proprio comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Allo stesso obbligo soggiace chiunque rinvenga un animale ferito
Decesso
Quando un animale domestico muore è necessario che i proprietari si occupino di gestirne i resti, e fare le dovute comunicazioni, come ad esempio la comunicazione di variazione all'anagrafe canina.
La procedura da seguire cambia a seconda che l’animale sia morto per cause infettive oppure no.
1) Il proprietario o il detentore del cane deve comunicare la morte entro e non oltre il tredicesimo giorno dall'evento allo Sportello Unioco Prevenzione. La comunicazione deve essere redatta sottoforma di autocertificazione con fotocopia di un documento di identità del proprietario e dovrà essere corredata da un certificato medico veterinario il quale attesti che la causa di morte non è dovuta a cause infettive.
2) I resti degli animali deceduti (non per cause infettive) possono essere sotterrati in terreni privati, lontano dalle falde acquifere oppure in aree individuate allo scopo (es. cimiteri degli animali).
3) Se la morte è dovuta a malattie infettive deve essere contattato il Servizio Veterinario della USL, il quale stabilirà come intervenire.
Non Abbandonarmi
Art.7 – Abbandono animali
1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo d'animale domestico, d'affezione o che abbia acquisito le abitudini della cattività, appartenente alla fauna autoctona o esotica.
Non avvelenarmi
E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e deblatizzazione, diserbo selettivo che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, utilizzando preferibilmente diserbanti ecologici e affiggendo cartelli di avviso nei luoghi interessati e schede tossicologiche con l’indicazionedell’antidoto.
Aree Pubbliche, Attività Commerciali e Artigianali, Mezzi Pubblici di Trasporto
Puoi venire con me
Tutti i cani hanno libero accesso in tutti gli uffici e attività, ad eccezione di quelle in cui si effettua manipolazione e preparazione di sostanze alimentari, laddove potrebbero essere direttamente contaminati dagli animali.
Pe ragioni di sicurezza è consentito l'accesso di un solo cane per proprietario o conduttore, condotto con guinzaglio, e all'occorrenza con museruola.
L'esercente, o il titolare/imprenditore, ha la facoltà di regolamentare e non ammettere i cani all'interno della propria attività tramite segnalazione al Singolo: tale scelta deve essere comunque legittimamente motivata e giustificata. Al divieto sono esenti tutti i cani a supporto di persone disabili, dei ciechi e quelli della protezione civile.
E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di servizi pubblici di trasporto operanti sul territorio dell'Unione Valdera, secondo le modalità regolamentate dai gestori di ogni specifico servizio.
In fine, ai cani è consentito l'accesso in tutti i cimiteri, purchè muniti di guinzaglio, ed eventualmente di museruola.
Andiamo al parco
Ai cani accompagnati è consentito l'accesso nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, comprese le aree verdi. È obbligatorio condurre i cani al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, nei locali pubblici, o su mezzi di trasporto.
L'accompagnatore dovrà essere anche munito di museruola da applicare in caso di rischio per l'incolumità delle persone o animali o su richiesya delle Autorità competenti. La museruola dovrà essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere, ma non di bere. Tutti i cuccioli fino ai tre mesi di età non hanno l'obbligo di museruola.
Nell'ambito dei giardini, parchi, spiaggie possono essere individuati, autorizzati, e realizzati, spazi destinati ai cani, dove è possibile per loro muoversi, correre, giocare liberamente, senza guinzaglio o museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori.
Inoltre, chi conduce i cani in tutte le aree pubbliche deve essere munito di mezzi idonei a rimuovere le deiezioni solide degli stessi, e, ha l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico.
Tale obbligo non opera rispetto i non vedenti accompagnati da cani-guida.
L'Anagrafe Canina è gestita dal Settore Sanità pubblica veterinaria dell'Azienda Sanitaria; per ulteriori informazioni visita l'apposita pagina del sito dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest (link esterno https://www.uslnordovest.toscana.it/sedi/3676-anagrafe-canina)