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Unione Valdera

Emergenza COVID19 - disposizioni

 

La Regione Toscana è intervenuta con nuova ordinanza n. 38 del 18 aprile 2020 che abroga la precedente ordinanza n. 33 del 2020 ed estende in tutta la Regione le norme di sicurezza sui luoghi di lavoro.

L’ordinanza è valida fino al 3 MAGGIO 2020

Gli ambienti di lavoro e le misure di sicurezza:

  • il datore di lavoro dovrà garantire spazi e informazioni ai dipendenti e collaboratori dell’azienda che intendano volontariamente sottoporsi allo screening sierologico, secondo le modalità disposte dalla Regione Toscana
  • la distanza di sicurezza interpersonale in tutti i luoghi di lavoro è di norma 1,8 metri. Nel caso in cui, anche mediante la riorganizzazione dei processi produttivi, non sia possibile il mantenimento della distanza di 1,8 metri, occorre introdurre elementi di separazione fra le persone o l’utilizzo di altri dispositivi come mascherine FFP2 senza valvola per gli operatori che lavorano nello stesso ambiente. Qualora le mascherine FFP2 non fossero reperibili è sufficiente utilizzare contemporaneamente due mascherine chirurgiche
  • negli ambienti di lavoro pubblici e privati è comunque obbligatorio l’uso della mascherina:
    • in spazi chiusi in presenza di più persone;
    • in spazi aperti quando, in presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza
      interpersonale
  • Il datore di lavoro deve:
    • installare nei luoghi di lavoro idonei e diffusi dispenser per detergere le mani, e fornire mascherine
      protettive e eventualmente guanti monouso. Qualora non fosse reperibile il gel detergente, effettuare il normale lavaggio con acqua e sapone
    • sanificare gli ambienti con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro, garantendo quanto più possibile il ricambio dell’aria
    • sanificare gli impianti di areazione periodicamente, secondo le indicazioni contenute nel “Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020; altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento, garantendo la massima ventilazione dei locali. La sanificazione può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di  0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igenici etc).
  • Il datore di lavoro o suo delegato registra ordinariamente su supporto cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione, gli adempimenti di sanificazione
  • Il datore di lavoro quotidianamente, all’inizio del turno di lavoro dovrà utilizzare idonei strumenti di misurazione della febbre o reperire dichiarazione sostitutiva da parte del dipendente, in quanto in presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19 è vietato recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio.
  • Prima dell’accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzare la mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto dall’attività, utilizzare guanti monouso. La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell’attività lavorativa.