CI OCCUPIAMO DI
Il Servizio Finanziario fornisce chiarimenti e informazioni in merito a fatture, documenti di spesa e pagamento effettuati o da effettuare. Il servizio può inoltre rilasciare certificazioni di pagamenti e/o crediti.
PRESTAZIONI EROGATE
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Informazioni/chiarimenti su fatture e documenti di spesa
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Informazioni/chiarimenti su pagamenti da effettuare o effettuati
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Rilascio certificazioni di pagamento e/o crediti
ADDETTI AL SERVIZIO E SEDE
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FRANCESCA MORELLI - Responsabile - f.morelli@unione.valdera.pi.it - 0587 299538 - Stanza n.12
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JESSICA PROFETI- j.profeti@unione.valdera.pi.it - 0587 299572- Stanza n.12
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MATILDE CORONA - m.corona@unione.valdera.pi.it - 0587 299569 - stanza n. 12
ECONOMATO:
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FRANCESCA MORELLI- f.morelli@unione.valdera.pi.it - 0587 299538 - Stanza n.18
CONTATTI GENERALI
Email: ragioneria@unione.valdera.pi.it
PEC: unionevaldera@postacert.toscana.it
Via Brigate Partigiane 4, Pontedera (Pi)
STANDARD DI QUALITA' DICHIARATI
STANDARD | Tempi di risposta in caso di richiesta SCRITTA | Tempi di risposta in caso di richiesta VERBALE |
Risposta a richiesta informazioni e reclami | entro 5 giorni |
immediata |
Disponibilità modulistica | entro 5 giorni | immediata |
FORME DI TUTELA SPECIFICHE
INTERESSI PER PAGAMENTI RITARDATI: Il Dl Lgs.vo 231/2002 prevede una disciplina che, in generale, agevola la possibilità, per il creditore, di ottenere la prestazione pecuniaria dovuta e ha equiparato le Pubbliche Amministrazioni ai privati. Infatti, dopo aver stabilito all'art. 3, che il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo, sia stato determinato dall'impossibilità della prestazione, derivante da causa a lui non imputabile, dispone inequivocabilmente, all'art.4, commi 1 e 2, non soltanto il decorrere degli interessi, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento (cioè il termine stabilito nel contratto), ma anche che ciò avvenga automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora. In mancanza di apposita previsione contrattuale, il termine, alla scadenza del quale gli interessi iniziano a decorrere, è fissato in 30 giorni, a partire dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di un'equivalente richiesta di pagamento.
E' opportuno precisare che:
- Nel caso in cui non sia certa la data di ricevimento della fattura o dell'equivalente richiesta di pagamento, il termine decorre dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi;
- Nel caso in cui il debitore riceva la fattura o l'equivalente richiesta di pagamento, in data anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, il termine decorre dalla data di ricevimento di questi ultimi;
- Qualora la legge o il contratto preveda un'accettazione o una verifica delle conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali e il debitore riceva la fattua o l'equivalente richiesta di pagamento prima di tale adempimento, il termine decorre dall'accettazione o verifica.
AGENTI CONTABILI ESTERNI: In caso di nostre contestazioni relative al versamento degli incassi oltre i termini previsti dalla convenzione sottoscritta, ritardi nella presentazione delle fatture relative all'aggio trattenuto mensilmente sugli incassi effettuati e da riversare all'Unione Valdera, ritardi nella presentazione delle dichiarazioni per le verifiche di casse trimestrali, gli agenti contabili esterni possono: Adempiere entro 5 giorni lavorativi o formulare controsservazioni entro lo stesso termine.