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Unione Valdera

Imposta di Soggiorno di CHIANNI

L’imposta di soggiorno è stata istituita dal Comune di Chianni con deliberazione di C.C. n. 8 del 19.3.2018, in vigore dal 1 aprile 2018.

L’imposta è istituita al fine di finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali nonché dei relativi servizi pubblici locali.

 

REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO COMUNE DI CHIANNI

 

L’applicazione dell’imposta è prevista dal 01 aprile al 31 ottobre di ogni anno per i primi cinque giorni di pernottamento.

 

A partire dall'anno 2018, l'Imposta di soggiorno si applica anche alle locazioni turistiche.

 

Tariffe IMPOSTA DI SOGGIORNO approvate con Delibera di Giunta Comunale n° 15 del 19/03/2018, e confermate anche per l'anno 2026 è quantificata in un euro al giorno, per persona e per pernottamento, nel rispetto delle modalità e delle esenzioni previste dal regolamento

 

Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
a) gli iscritti all’anagrafe dei residenti del Comune di Chianni;
b) i minori fino al compimento dei 12 anni di età;
c) le persone disabili non autosufficienti, con idonea certificazione medica, ed i loro accompagnatori, in ragione di un accompagnatore per ogni portatore di handicap;
d) i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture socio-sanitarie-assistenziali del Comune di Chianni e dei Comuni confinanti;
e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati di turisti, l’esenzione si applica per ogni autista e per un accompagnatore ogni venti turisti;
f) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
g) gli ospiti istituzionali (gemellaggi, ecc.) del Comune di Chianni;
h) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
i) il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate, che si trova a svolgere attività di ordine e sicurezza;
l) i lavoratori dipendenti e gli studenti che si trovano a soggiornare in ragione del lavoro o per motivi di studio
m) gli studenti ed i loro accompagnatori che alloggiano nelle strutture in occasione di gite scolastiche organizzate.

 

 

COMUNICAZIONE PRESENZE E VERSAMENTO IMPOSTA AL COMUNE DI CHIANNI

 

Le strutture ricettive ubicate nel comune di CHIANNI devono presentare esclusivamente le comunicaione trimestrali delle presenze in modalità telematica tramite l'accesso con identità digitale (SPID-CIE-EIDAS) al portale "STAY TOUR",  messo a disposizione dal comune; su "STAY TOUR" sono indicate anche le modalità di pagamento dell'Imposta.

 

Modello di dichiarazione

Con il D.M. 29 aprile 2022 sono adottati le nuove modalità per la presentazione della dichiarazione sull’imposta di soggiorno. Il modello di dichiarazione e le istruzioni relative alla presentazione della dichiarazione andrà effettuata, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo (la dichiarazione può essere compilata e trasmessa anche da soggetti intermediari individuati dalla legge - centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti - che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello).

Coerentemente con quanto previsto dalla normativa di riferimento (cfr. art.4, co. 1-ter del Dlgs 23/2011), la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto gestore della struttura ricettiva o, per conto di questo, da dichiarante diverso dal gestore secondo le istruzioni e le specifiche tecniche allegate al decreto.

Diversamente, per quanto attiene alle cd. locazioni brevi, vale a dire le locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni condotte al di fuori dell’attività di impresa, la dichiarazione dell’imposta di soggiorno, secondo quanto previsto all’art 4, co. 5-ter, del Dl 50/2017, deve essere presentata dal soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.

Si ricorda che l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto (cfr. art.4, co. 1-ter del Dlgs 23/2011; e art 4, co. 5-ter, del Dl 50/2017).

Le dichiarazioni, ed i dati in essa contenuti, una volta acquisiti e trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze saranno messi a disposizione dei Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno per le proprie finalità istituzionali e di controllo.

Infine, si precisa che il decreto in questione interviene a disciplinare le modalità di presentazione della dichiarazione, mentre non incide sulle modalità di versamento dell’imposta, il cui gettito deve essere versato dai responsabili del pagamento ai Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno, secondo le modalità disciplinate con regolamento comunale.

 

Modello Comunicazione Presenze

Come previsto dal regolamento comunale sull’Imposta di Soggiorno, è necessario effettuare al Comune di Palaia le comunicazioni del numero degli arrivi, dei pernottamenti e dell’importo dell’imposta dovuta e versata

La dichiarazione deve esser prodotta anche se negativa, cioè anche se nessuna persona ha pernottato nella struttura nel trimestre di riferimento.

Le scadenze per i versamenti dell’imposta e per la dichiarazione presenze sono:

 

  •  entro il 15 giugno per i pernottamenti dal 1 aprile al 31 maggio

 

  •  entro il 15 settembre per i pernottamenti dal 1 giugno al 31 agosto

 

  •  entro il 15 novembre per i pernottamenti dal 1 settembre al 31 ottobre