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Unione Valdera

NUOVE DISPOSIZIONI SU MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E IL CONTRASTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 - DPCM 11 MARZO 2020

NUOVE DISPOSIZIONI SU MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E IL CONTRASTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 - DPCM 11 MARZO 2020

 

 

Di seguito le disposizioni valide dal 12 marzo al 25 Marzo 2020, salvo l’emanazione di diversi o ulteriori provvedimenti o precisazioni del governo

ATTENZIONE con l’entrata in vigore del nuovo DPCM cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al DPCM 8 marzo 2020 e DPCM 9 marzo 2020 per cui

NOVITA’ STOP

SOSPESE le attività

COMMERCIALI AL DETTAGLIO, quindi ANCHE CENTRI COMMERCIALI, ESERCIZI DI VICINATO, MEDIA E GRANDE DISTRIBUZIONE salvo quelle di seguito consentite

MERCATI, indipendentemente dalla tipologia dell’attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari; quindi potranno svolgere l’attività solo i posteggi alimentari

SERVIZI DI RISTORAZIONE fra cui BAR, PUB, RISTORANTI, GELATERIE E PASTICCERIE, possono svolgere solo consegna a domicilio

ATTIVITA’ INERENTI I SERVIZI ALLA PERSONA, TRA CUI, PARRUCCHIERI, BARBIERI, ESTETISTI

E’ CONFERMATO lo STOP per

SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO, DISCOTECHE E LOCALI ASSIMILATI MANIFESTAZIONI, EVENTI E SPETTACOLI di QUALSIASI NATURA compresi quelli CINEMATOGRAFICI E TEATRALI, svolti in ogni luogo sia pubblico che privato, tutte le manifestazioni organizzate, nonchè gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico

MUSEI E ISTITUTI DEI LUOGHI DELLA CULTURA, biblioteche e archivi,aree e parchi archeologici, complessi monumentali, baby parking, centro giochi, ludoteche. Per le biblioteche sospensione anche dei servizi di prestito.

PALESTRE, CENTRI SPORTIVI, PISCINE, CENTRI NATATORI, CENTRI BENESSERE, CENTRI TERMALI (fatta eccezione per l'erogazione delleprestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi

CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE COMPRESE QUELLE FUNEBRI. I luoghi di culto possono rimanere aperti purché adottino misure che evitano assembramenti e assicurino la distanza interpersonale di almeno un metro

IMPIANTI SPORTIVI E COMPETIZIONI E SPORTIVE

 -   Sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.

Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico azionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali

È     consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

-    Lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

 

ATTIVITA’ CONSENTITE, purchè sia garantita la DISTANZA di sicurezza interpersonale di 1 metro

ATTIVITA’ DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA’ all’interno di

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Nei CENTRI COMMERCIALI è consentito l’esercizio delle vendita dei generi alimentari e di prima necessità purchè sia consentito l’accesso alle sole predette attività

EDICOLE – TABACCAI-FARMACIE E PARAFARMACIE

 

E’ CONSENTITO AGLI ESERCIZI DI VICINATO, MEDIE E GRANDE DISTRIBUZIONE, ANCHE ALL’INTERNO DI CENTRI COMMERCIALI di esercitare le seguenti attività definite dalla normativa come vendita di generi alimentari e di prima necessità

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4) Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento 

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

 

 

E’ CONSENTITO MENSE E CATERING continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

RISTORAZIONE CON CONSEGNA A DOMICILIO purchè siano rispettate le norme igienico-sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto.

ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE (bar e ristoranti) posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali PURCHE’ SIA GARANTITA la distanza di sicurezza interpersonale di un metro

LAVANDERIA E PULITURA DI ARTICOLI TESSILI E PELLICCIA

LAVANDERIE INDUSTRIALI

LAVANDERIE, TINTORIE

SERVIZI DI POMPE FUNEBRI E ATTIVITA’ CONNESSE

SERVIZI BANCARI, FINANZIARI, ASSICURATIVI,

ATTIVITA’ DEL SETTORE AGRICOLO – ZOOTECNICO-TRASFORMAZIONE AGRO-ALIMENTARE, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi

ATTIVITA’ PRODUTTIVE, con la raccomandazione di limitare al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentare l’accesso agli spazi comuni

 

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal Decreto è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro.

 

Consulta anche le schede esplicative di Anci Toscana: Ulteriori misure urgenti DPCM 11 marzo

 

 

 

Allegato AVVISO_ULTIMO_1584022838.pdf (146,76 KB)
Allegato dpcm-11-3.pdf (320,08 KB)
Allegato Infografica_coronavirus_Comuni.pdf (532,79 KB)