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unionevaldera@postacert.toscana.it
Unione Valdera

UFFICIO VERBALI

UFFICIO VERBALI

Responsabile: Isp. Daniele Tarulli
Tel  0587 299444
email: ufficioverbali@unione.valdera.pi.it
Orario al pubblico: telefonare martedi e giovedi dalle 15.30 alle 17.30, mercoledi e sabato dalle 10:00 alle 12:00 (l’ufficio non riceve al pubblico)

email ufficioverbali@unione.valdera.pi.it

PEC: polizialocale.unionevaldera@postacert.toscana.it

Per informazioni, visione ed estrazione di copia atti rivolgersi ai Comandi Territoriali

La copia degli atti può essere acquisita direttamente online tramite il servizio multeonline

 

 

Modalità di pagamento delle sanzioni amministrative
 

 

  • presso tutti gli sportelli della Banca di Pisa e Fornacette
  • mediante carta di credito utilizzando il servizio multe on line
  • mediante avviso PagoPA allegato al verbale

TERMINI DI PAGAMENTO:

avviso lasciato al parabrezza: se il pagamento viene effettuato entro CINQUE giorni dalla data di violazione l'importo è ridotto del 30% (l'importo indicato nell'accertamento di violazione è già scontato). Il mancato pagamento nei termini comporta la notifica del verbale e il relativo addebito delle spese di accertamento e notificazione.

verbale di contestazione immediata o notificato a mezzo posta o messo: se il pagamento viene effettuato entro

entro CINQUE giorni dalla data di contestazione o notifica l'importo è ridotto del 30%

entro SESSANTA giorni dalla contestazione o notifica l'importo totale maggiorato delle spese di accertamento e notificazione

dopo i SESSANTA giorni o in caso di mancato pagamento l'importo della sanzione raddoppia. Se il trasgressore ha versato un importo inferiore la restante parte sarà richiesta mediante riscossione coattiva con aggravio delle spese e degli interessi.

 

Richiesta di rimborso

Il trasgressore e/o obbligato in solido cui è indirizzato il verbale di accertamento di violazione e che abbia pagato in eccesso l'iimporto della sanzione può presentare richiesta ri rimborso utilizzando il modulo presente a fondo pagina. Se l’obbligato in solido è una persona giuridica, la richiesta deve essere proposta dal legale rappresentante o suo delegato. Nella richiesta deve chiaramente essere indicato il codice fiscale e l'IBAN su cui deve essere effettuato il versamento, nonché il numero di verbale. Il conto corrente deve essere intestato al richiedente, oppure deve essere indicato il nominativo del beneficiario.

 

Pagamento rateale delle sanzioni amministrative

 

L'art. 202 bis del Codice della Strada ha previsto che i soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili, ENTRO 30 GIORNI DALLA NOTIFICA DEL VERBALE.
La persona tenuta al pagamento non deve comunque avere un reddito imponibile (IRPEF) superiore a euro 10.628,16, documentabile tramite presentazione dell'ultima dichiarazione dei redditi (o modello ISEE). In caso di familiari conviventi, il reddito è costituito dalla somma dei redditi di ogni componente della famiglia e il limite suddetto di € 10.628,16 è elevato di € 1.032,91 per ogni familiare.
L'importo da rateizzare è quello in misura ridotta per il pagamento entro 60 giorni dalla notifica del verbale. Non può essere rateizzato l'importo con lo sconto del 30%, valido solo per pagamento in un'unica soluzione entro cinque giorni dalla notifica.
L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100; si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
La presentazione dell'istanza comporta la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto di cui all'articolo 203 e al Giudice di Pace di cui all'articolo 204 bis.
Entro novanta giorni dalla presentazione questo ufficio adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.
In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento.
Il modulo relativo si trova a fonto pagina
 

Pagamento rateale delle ingiunzioni fiscali (SOLO PER VERBALI ANNO 2016)

La rateizzazione può essere concessa, su specifica richiesta del debitore in presenza di una condizione di "comprovato disagio economico". Il modulo relativo si trova a fonto pagina

L'istanza di rateizzazione della somma dovuta non può essere accolta se:

    è iniziata la procedura esecutiva, coincidente con  il pignoramento mobiliare o immobiliare;

    quando il richiedente risulti moroso relativamente a precedenti rateizzazioni o dilazioni:

    quando il richiedente risulti già inadempiente per debito nei confronti dell'Unione Valdera assunto a qualunque titolo;

    qualora l'importo complessivamente dovuto sia inferiore a euro 200,00.

In tutti casi, qualora non venga pagata la prima rata oppure non vengano pagate successivamente due rate consecutive, il richiedente decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione ed il carico non può più essere rateizzato.

Nel caso in cui sia stato applicato il c.d. "fermo fiscale" al veicolo è comunque possibile richiedere la rateizzazione dell'ingiunione.

 

Richiesta copia atti amministrativi

 

La visione e l'estrazione di copia degli atti relativi ai verbali di violazione (compresa la documentazione fotografica) può essere effettauta online mediante il servizio  multe on line.

In alternativa è possibile fare richiesta di richiesta di accesso agli atti prevista dall'art. 22 della L. 241/90 utilizzzando l'apposito modulo presente a fondo pagina.


 

Notifica del verbale a soggetto estraneo


Nel caso in cui il verbale sia stato notificato ad un soggetto del tutto estraneo alla violazione, poiché, ad esempio il veicolo è stato rubato, oppure venduto in data antecedente la violazione, è possibile chiederne l'archiviazione, mediante l'apposito modulo presente a fondo pagina, allegando la documentazione che provi quanto asserito nell'istanza.

 

 

Patente a punti - dichiarazione conducente


Al momento del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti che subisce decurtazioni, a seguito della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V del Codice della Strada.

L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione è inserita nel verbale di contestazione.  Entro 30 giorni dalla definizione della contestazione effettuata, da quando cioè, è avvenuto il pagamento o si sono conclusi i procedimenti dei ricorsi oppure  sono decorsi i termini per la presentazione dei medesimi, l'Organo da cui dipende l'agente accertatore della violazione che comporta la perdita di punti, ne dà notizia all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

I punti vengono decurtati al conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196 CDS, cui viene notificato il verbale, con apposito modulo, scaricabile a fondo pagina e da rispedire a mezzo raccomandata AR a questo Ufficio Verbalideve fornire, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale, i dati personali e della patente di colui che guidava il veicolo al momento della commessa violazione. In alternativa, per i titolari di casella PEC può essere inviato all'indirizzo polizialocale.unionevaldera@postacert.toscana.it

Qualora l'interessato non sia titolare di casella PEC può utilizzare il servizio multeonline

Se il proprietario del veicolo è una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede.

Il soggetto tenuto, che omette senza giustificato e documentato motivo, di fornire i dati del conducente, è soggetto al pagamento di un'ulteriore sanzione pecuniaria, il cui minimo edittale è fissato in € 284,00.

Alle patenti sono equiparati la carta di qualificazione del conducente (CQC), il CAP di tipo KB ed il certificato di idoneità alla guida per i ciclomotori.  

La mancanza, per il periodo di 2 anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione di punti, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite massimo di 20 punti.

Per i titolari di patente con almeno 20 punti, la mancanza, per il periodo di 2 anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione di punti, determina l'attribuzione di un credito di 2 punti, fino a un massimo di 10 punti.

Alla perdita  totale del punteggio o nel caso, a seguito di violazione che comporti la decurtazione di 5 punti, vengano commesse altre due violazioni non contestuali nell’arco di dodici mesi dalla data della prima violazione che comportano anch’esse la decurtazione di 5 punti, il titolare deve sottoporsi all’esame di idoneità tecnica, pena la sospensione della patente, mentre se il punteggio non è esaurito è possibile recuperare punti mediante la frequenza di corsi di aggiornamento organizzati da soggetti autorizzati quali scuole guide o enti di formazione.

Nel caso in cui la decurtazione punti sia conseguente ad illeciti penali, la comunicazione avviene dopo che sia divenuta definitiva la sentenza di condanna.

Si possono verificare i punti della patente

- telefonando al n. 848782782. La telefonata può essere effettuata solo da apparecchio fisso ed ha il costo di una chiamata urbana secondo le tariffe del proprio gestore telefonico,

- collegandosi al sito www.ilportaledellautomobilista.it dopo registrazione.

 

Discarico cartella esattoriale o ingiunzione fiscale

Le cartelle di pagamento (o esattoriali) e le ingiunzioni di pagamento  sono provvedimenti che vengono emessi perché il destinatario di un verbale non aveva a suo tempo provveduto al pagamento delle sanzioni amministrative previste o aveva corrisposto un importo minore rispetto a quello dovuto.

La richiesta di discarico totale o parziale della cartella di pagamento permette al cittadino di segnalare un'indebita pretesa e motivarne l'annullamento o la riduzione.

Esistono dei casi particolari in base ai quali è possibile ottenere l'annullamento della cartella di pagamento:

    il destinatario del verbale è deceduto
    il veicolo sanzionato è stato venduto ad altra persona prima della data della violazione
    il veicolo sanzionato risulta rubato alla data della violazione
    il verbale è stato oggetto di opposizione e archiviato dal prefetto o dal giudice di pace
    l'importo del verbale è già stato pagato entro i 60 giorni previsti dalla data di notifica del verbale (in questo caso si consiglia di verificare la data del pagamento e la cifra versata: se l'importo corrisposto è minore rispetto a quello previsto oppure è stato corrisposto oltre 60 giorni dalla data di notifica del verbale, la sanzione è raddoppiata in base a quanto stabilito dalla normativa vigente ed è per questo motivo che è stata notificata la cartella di pagamento)
    sono decorsi i termini di prescrizione, pari a cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, senza che siano stati emessi atti che l'abbiano interrotta
    il verbale non è stato notificato.

Per tutti i casi elencati, il proprietario o chi dimostra di avere diritto al ritiro, ad esempio un familiare munito di delega, deve presentare apposita domanda di discarico della cartella di pagamento mediante l'apposito modulo presente a fondo pagina

Allegato COMUNICAZIONE_DATI_CONDUCENTE.pdf (56,26 KB)
Allegato MODULO_RESTITUZIONE_VERBALE.pdf (56,31 KB)
Allegato MODULO_RIMBORSO.pdf (207,95 KB)
Allegato ISTANZA_RATEIZZAZIONE_VERBALI.pdf (117,41 KB)
Allegato RICHIESTA_COPIA_ATTI.pdf (57,55 KB)
Allegato MODULO_DISCARICO_CARTELLA_INGIUNZIONE.pdf (204,33 KB)
Allegato ISTANZA_RATEIZZAZIONE_INGIUNZIONE_FISCALE.pdf (106,29 KB)