DICHIARAZIONE TASI
(estratto dal regolamento)
1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 31 ottobre dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali edelle aree assoggettabili al tributo.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione puòessere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunaleovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli annisuccessivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cuiconsegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione vapresentata entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute lepredette modificazioni.
4. Le denunce presentate ai fini dell’applicazione dell’ICI/IMU, in quanto compatibili,valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell’applicazione della quotad’imposta dovuta dal proprietario.
5. Le denunce presentate ai fini dell’applicazione della TARSU, ovvero della TARI, inquanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai finidell’applicazione della quota d’imposta dovuta dall’occupante.
6. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI inrelazione agli immobili la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali,oppure per richiedere le esenzioni, agevolazioni e riduzioni d’imposta.
In alternativa è possibile presentare il modello di dichiarazione IMU integrandolo con le informazioni necessarie per la TASI